Massima n. 46105
Titolo
Legge – Leggi interpretative – Interpretazione della norma censurata – Disposizione di interpretazione
autentica – Requisiti – Perimetrazione all’ambito semantico della previsione interpretata. (Classif. 141004).
Testo
Secondo gli ordinari criteri dell’interpretazione della legge, requisito essenziale affinché una disposizione
possa essere considerata di interpretazione autentica è che essa esprima uno dei significati già appartenenti a
quelli riconducibili alla previsione interpretata. (Precedenti: S. 4/2024 – mass. 45903; S. 73/2017 – mass.
39503; S. 132/2016 – mass. 38900; S. 314/2013 – mass. 37567).
Massima n. 46106
Titolo
Legge – Leggi retroattive – Divieto, quale espressione di un fondamentale valore di civiltà giuridica –
Possibili deroghe, ad eccezione della materia penale – Condizioni – Ragionevolezza della scelta operata dal
legislatore – Tendenziale sfavore per leggi retroattive destinate a produrre effetti in un processo già radicato,
in cui siano parti lo Stato o l’amministrazione pubblica. (Classif. 141006).
Testo
La retroattività di una legge deve sempre trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza,
attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori,
costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata. (Precedenti: S.
104/2022 – mass. 44724; S. 70/2020 – mass. 43257; S. 174/2019 – mass. 42433; S. 108/2019 – mass. 42261).
Anche una norma innovativa può avere carattere retroattivo in quanto, nonostante il divieto di retroattività
della legge costituisca fondamentale valore di civiltà giuridica dell’ordinamento, esso, in forza dell’art. 25
Cost., riceve tutela privilegiata esclusivamente in materia penale. (Precedenti: S. 4/2024 – mass. 45974; S.
73/2017 – mass. 39503; S. 132/2016 – mass. 38900; S. 170/2013 – mass. 42263; S. 264/2012; S. 78/2012).
Costante giurisprudenza costituzionale, convergente con quella elaborata dalla Corte EDU, richiede di
valutare, in ordine all’uso distorto del potere legislativo, la condizione che lo Stato o l’amministrazione
pubblica siano parti di un processo già radicato, il cui esito possa essere influenzato da norme retroattive. (
Precedenti: S. 4/2024 – mass. 45974; S. 174/2019 – mass. 42433; S. 145/2022 – mass. 44840; S. 260/2015 –
mass. 38662; S. 303/2011 – mass. 35926).
Massima n. 46107
Titolo
Legge – Leggi retroattive – Norma statale relativa alla determinazione di indennizzi per opere abusive su
demanio marittimo – Ripercussione su giudizi pendenti, in cui lo Stato è parte – Censurata violazione del
diritto fondamentale di difesa, dei principi del giusto processo, della parità delle armi e delle attribuzioni
riservate all’autorità giudiziaria – Assenza di una compiuta argomentazione da parte del rimettente –
Inammissibilità delle questioni. (Classif. 141006).
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione,
sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo
comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dell’art. 1, comma 257,
secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui prevede l’applicazione retroattiva dei nuovi
criteri di determinazione dell’indennizzo per realizzazione abusiva, ovvero difforme, di opere inamovibili
sul demanio marittimo, così definendo un assetto destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso. Sebbene il
giudizio principale sia stato introdotto solo successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione
censurata, il rimettente ha fatto solamente un mero accenno alla possibile pendenza di altri giudizi aventi a
oggetto la determinazione della misura degli indennizzi in parola, invece di illustrare l’argomento con
maggiore ampiezza.
Corte Costituzionale sentenza n. 70/2024 sulla determinazione dell’indennizzo dovuto in caso di abusiva occupazione di area demaniale con opere
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