Afferma che l’art. 1657 c.c. disciplina l’eventualità in cui le parti di un contratto pubblico di appalto non abbiano determinato la misura del corrispettivo, nè abbiano stabilito il modo di determinarla disciplinandone la quantificazione in sede giudiziale.
In tal caso l’intervento, al fine della verifica di congruità della dell’appaltatore, di una commissione prefettizia istituita dopo la conclusione del contratto e la fine dei lavori non incide sul contenuto della pattuizione già intercorsa e non degrada ad interesse legittimo la situazione giuridica vantata dall’imprenditore (che, pertanto, non deve censurarla dinanzi al Tar e non può subire la qualificazione del contratto come “a prezzo chiuso” in pretesa applicazione della norma sopravvenuta).