Afferma che i contratti di diritto privato aventi ad oggetto lo sfruttamento di cave possono assumere configurazioni giuridiche diverse potendo infatti integrare a seconda della volontà delle parti:
a) una vendita immobiliare, quando il negozio abbia ad oggetto il giacimento nella sua complessiva stratificazione intesa in unità di superficie e di volume e ne sia previsto il completo trasferimento per un prezzo commisurato al volume dell’intera cava;
b) una vendita mobiliare, se le parti abbiano invece considerato il prodotto dell’estrazione, ragguagliato a peso o a misura;
c) un contratto riconducibile nello schema dell’affitto di bene produttivo, quando l’intenzione dei contraenti sia invece finalizzata allo scopo di consentire il godimento (sfruttamento) temporaneo del bene secondo la sua destinazione.