Afferma che:
-ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 6, conv. in L. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo D.L. n. 132 del 2014, art. 5, comma 3, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3;
-in tal caso in capo al notaio sussiste l’obbligo di iscrizione dell’atto nel repertorio ex art. 62 L. n. e di conservazione e raccolta ex art. 72 l.n. 89 del 1913, nonchè quello di effettuare la trascrizione nel più breve tempo possibile ex artt. 2643 e 2671 cc.