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Corte di Cassazione II Sezione civile, ordinanza 18511/2018 sul procedimento di delimitazione delle aree demaniali marittime ex art. 32 cod. nav.

Afferma che:

– il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell’art. 32 c.n., tendendo a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime (senza, tuttavia, che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente), si presenta quale proiezione specifica, nel campo del demanio marittimo, della normale actio finium regundorum, di cui all’art. 950 c.c. Tale procedimento si conclude con un atto di delimitazione, il quale si pone in funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della P.A., di talchè il privato, che contesti l’accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell’atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo (Cass. Sez. U, 11/03/1992, n. 2956; Cass. Sez. U, 21/09/1970, n. 1636).

-Per costante orientamento della Corte, l’eventuale verbale concluso d’accordo tra le parti a definizione del procedimento di delimitazione del demanio marittimo (art. 32 c.n., comma 3) è assimilabile ad un negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine, al fine di dirimere la situazione di incertezza dello stesso. In tal caso il verbale assume perciò una rilevanza probatoria, agli effetti dell’accertamento del confine, che può essere superata soltanto adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità.

-i criteri di accertamento del carattere demaniale delle aree demaniali marittime, fondati sui caratteri obiettivi e sui connotati naturali propri dei beni appartenenti al demanio marittimo necessario, sono i seguenti: 1) aree normalmente coperte dalle mareggiate ordinarie; 2) aree che, sebbene non sottoposte a mareggiate ordinarie, siano state in antico sommerse e tuttora utilizzabili per uso marittimo; 3) beni comunque necessariamente adibiti ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione), anche solo allo stato potenziale (Cass. Sez. 3, 28/05/2004, n. 10304; Cass. Sez. 2, 23/04/1981, n. 2417; cfr. anche Cass. Sez. 1, 01/04/2015, n. 6619; Cass. Sez. 1, 30/07/2009, n. 17737).

 

Qui il testo integrale.

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