Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione precisa i limiti entro cui il figlio maggiorenne “convivente” può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori chiarendo che questi, ultimato il percorso formativo scelto (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), debba adoperarsi concretamente per rendersi autonomo economicamente, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro ed anche ridimensionando le proprie aspirazioni. Alla luce del principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, la valutazione in parola deve essere condotta con rigore crescente in rapporto all’età del beneficiario, in modo che l’obbligo assistenziale non si protragga oltre ragionevoli limiti e si eviti che l’assistenza economica, protratta ad infinitum, si risolva in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni di genitori sempre più anziani.
Ai fini dell’accoglimento della domanda il figlio maggiorenne (cui di norma l’assegno va direttamente corrisposto stante il chiaro tenore dell’art. 337 septies II comma c.c.) è onerato di provare la mancanza di indipendenza economica e di aver curato, con ogni possibile impegno, dapprima, la propria preparazione e, successivamente, la ricerca di un lavoro: raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (onere gravante sull’interessato in coerenza con il principio di prossimità o vicinanza della prova).