Via G. Memoli, 12 84124 Salerno

Lun. - Ven. 9,00 - 13.30 / 15,00-19,00

Cassazione Civile, I, ordinanza 17183/2020 sui limiti del diritto dei figli maggiorenni all’assegno di mantenimento, sulla diretta liquidazione dell’assegno a loro favore e sul principio di autoresponsabilità

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione precisa i limiti entro cui il figlio maggiorenne “convivente” può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori chiarendo che questi, ultimato il percorso formativo scelto (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), debba adoperarsi concretamente per rendersi autonomo economicamente, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro ed anche ridimensionando le proprie aspirazioni. Alla luce del principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, la valutazione in parola deve essere  condotta con rigore crescente in rapporto all’età del beneficiario, in modo che l’obbligo assistenziale non si protragga oltre ragionevoli limiti e si eviti che l’assistenza economica, protratta ad infinitum, si risolva in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni di genitori sempre più anziani.

Ai fini dell’accoglimento della domanda il figlio maggiorenne (cui di norma l’assegno va direttamente corrisposto stante il chiaro tenore dell’art. 337 septies II comma c.c.) è onerato di provare la mancanza di indipendenza economica e di aver curato, con ogni possibile impegno, dapprima, la propria preparazione e, successivamente, la ricerca di un lavoro: raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (onere gravante sull’interessato in coerenza con il principio di prossimità o vicinanza della prova).

Qui il testo integrale.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post Correlati

Consiglio di Stato VI Sezione, sentenza 3631/2020 sull’annullamento in autotutela della certificazione di agibilità di immobile asseritamente abusivo.Consiglio di Stato VI Sezione, sentenza 3631/2020 sull’annullamento in autotutela della certificazione di agibilità di immobile asseritamente abusivo.

Afferma che: Il certificato di agibilità rilasciato sul dichiarato presupposto della conformità edilizia di un manufatto non integra, in caso di accertata abusività dell’immobile (e di inesistenza del presupposto dichiarato

Avvocato Demetrio Fenucciu
Panoramica privacy

1- Panoramica Privacy - Privacy overview

Cosa sono i cookie?

I cookie sono file di testo che vengono memorizzate sul tuo browser e in cui vengono scritti il computer che usi e che sito web hai visitato.

A cosa servono i cookie?

Servono a far memorizzare il tuo passaggio su un sito web. Ad esempio: i cookie di questo sito ricorderanno, per un breve periodo, che hai già accettato l'uso dei cookie e non faranno comparire il banner la prossima volta che ci visiti.

Questo sito web rilascia solo cookie tecnici che non memorizzano i tuoi dati, né rilasciamo cookie profilanti o traccianti.

Per maggiori dettagli sui cookie e per scoprire come cancellarli o rifiutarne il loro uso: leggi la nostra Informativa.