Afferma che:
ai sensi dell’art. 425 IV comma cpp è consentito al giudice dell’udienza preliminare dichiarare non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di imputabilità soltanto nel caso in cui non si debba applicare una misura di sicurezza e quindi solo quando l’imputato sia incapace di intendere e di volere, ma non ritenuto socialmente pericoloso.
L’accertamento della pericolosità sociale dell’imputato, invece, osta alla sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, proprio perché ciò comporta per il giudice l’obbligo di applicare una misura di sicurezza personale.
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