Afferma che l’attività di locazione di immobili, anche a finalità turistica, che sia esercitata in forma non imprenditoriale, essendo un atto dispositivo dell’immobile (cfr. art. 53 d. lgs. 79/11) riconducibile al diritto del proprietario ed alla libertà contrattuale, non ricade nell’ambito dell’art. 19 della l. 241/90 e non è soggetto a poteri prescrittivi ed inibitori della P. A., salvo previsioni specifiche collegate a particolari categorie di immobili.