Afferma che:
-l’art. 49 TFUE non osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione (Corte giustizia UE, sez. III, 11/07/2024, n. 598: controversia promossa da un’ impresa balneare che aveva impugnato le decisioni mediante le quali il Comune aveva
constatato che, alla scadenza di una concessione di occupazione del demanio pubblico marittimo, le opere costruite su tali aree erano state acquisite, a titolo gratuito, dallo Stato italiano, ed aveva di conseguenza imposto il pagamento di canoni demaniali maggiorati).
– A differenza della proroga della concessione che determina il prolungamento – senza soluzione di continuità – della durata della concessione in essere, il rinnovo della concessione integra gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce alla precedente oramai scaduta. A corollario discende che nel solo caso del rinnovo, decorso il termine di durata iniziale, scaduta l’originaria concessione demaniale
marittima, si verifica ipso iure, ai sensi dell’art. 49 del cod. nav. – che richiama l’ istituto dell’accessione, di cui all’art. 934 c.c. – la devoluzione a favore dello Stato delle opere non agevolmente rimuovibili realizzate dal concessionario nel periodo d’efficacia della concessione scaduta, fatta poi oggetto di rinnovo; il tutto con effetto legale automatico al demanio statale. Sicché, il rinnovo della concessione non posticipa affatto l’effetto traslativo della proprietà già prodottosi alla scadenza del termine di durata della concessione (Consiglio di Stato, sez. VII, 15/09/2022, n. 8010 ).