Afferma che:
- le sopravvenienze stricto sensu normative invocate dalla ricorrente a sostegno del ricorso e quelle (ulteriori) richiamate nella memoria depositata in data 8 ottobre 2024 rappresentano ulteriori proroghe della durata delle concessioni demaniali marittime, illegittime in quanto contrastanti con l’art. 12 della Direttiva, dunque disapplicabili. Deve ritenersi, pertanto, correttamente disapplicata dal Comune, con il provvedimento impugnato, la proroga disposta dalla L. n. 118 del 2022 (in questo senso, peraltro, si è già pronunciato il Consiglio di Stato, con sentenze della sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2192 e 28 agosto 2023, n. 7992);
- Per le stesse ragioni, la disciplina legislativa che, da ultimo, ha disposto l’ulteriore proroga dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 deve essere (anch’essa) disapplicata, non avendo la ricorrente, d’altra parte, offerto elementi che consentano di discostarsi dalla univoca e consolidata giurisprudenza sopra richiamata.
nello stesso senso: