Afferma che:
- da un canto, la statuizione caducatoria dei provvedimenti impugnati è per definizione autoesecutiva e non richiede ulteriori provvedimenti di ottemperanza;
- dall’altro, una volta venuto meno il provvedimento di esclusione, perché possa ritenersi giustificata la mancata aggiudicazione in favore della ricorrente, considerata la previsione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, non può bastare il “non agire” dell’Amministrazione, ma è necessario che quest’ultima adotti un provvedimento in cui esprima motivatamente la propria volontà di procedere o meno all’aggiudicazione della predetta fornitura. In tali limiti la sentenza di annullamento dell’esclusione giustifica il ricorso all’ottemperanza.