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Tar Lombardia, sentenza 1261/2022: Sanatoria paesaggistica: il ritardo della Soprintendenza non consuma il potere/dovere di provvedere. E’ vietata la regolarizzazione di ogni volume realizzato abusivamente, anche se tecnico o interrato.

Afferma che:

  • non è suscettibile di sanatoria paesaggistica anche il volume tecnico o interrato realizzato abusivamente;
  • dopo il decorso del termine di novanta giorni assegnato dall’art. 167, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio, per la valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere per le quali è stata chiesta la sanatoria, il potere dell’organo ministeriale continua a sussistere, ma l’interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo, per contestare l’illegittimità dell’inerzia. La perentorietà del termine riguarda, in altre parole, non la sussistenza del potere, ma l’obbligo di concludere la fase del procedimento, obbligo che, ove rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal giudice, con le relative conseguenze.

Qui il testo integrale

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