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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 23530/2020: motivi aggiunti e contributo unificato

Afferma che, al fine di stabilire se sia dovuto il contributo unificato atti giudiziari in caso di deposito di motivi nuovi con il quale si impugnino nuovi atti, non rileva la distinzione tra motivi aggiunti propri (che aggiungono nuove censure agli atti già gravati con il ricorso principale) ed impropri (che censurano atti ulteriori), ma, conformemente alla giurisprudenza dell’U.E, occorre accertare se essi determinino un considerevole ampliamento del thema decidendum, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, è escluso l’assoggettamento al contributo.

Richiama la circolare 23.10.2015 del Segretariato generale per la giustizia amministrativa, discostandosene quanto al predicato automatismo tra impugnazione di nuovi atti a versamento del contributo unificato.

Ritiene decisivo  il riferimento all’istituto della connessione, precisando che non tutte le ipotesi di connessione oggettiva determinano un “considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia”.

Nel processo amministrativo la forma più intensa di connessione (connessione forte) è quella per pregiudizialità – dipendenza: essa ricorre quando sussiste un legame di consequenzialità necessaria tra i provvedimenti. Ossia quando un atto costituisce il fondamento di un altro atto, sicchè l’illegittimità di quello pregiudiziale provoca l’illegittimità di quello dipendente. In questa ipotesi, laddove l’invalidità dell’atto presupposto sia considerata causa invalidante consequenziale dell’atto applicativo, si riconosce che sussiste un “unico oggetto del giudizio”, sia pure preordinato all’adozione di una pluralità di statuizioni di annullamento.

La connessione debole tra atti, come quella fattuale o causale, invece, pur legittimando il giudice a trattare congiuntamente le questioni, non è idonea a sottrarre i motivi aggiunti impropri all’obbligo del pagamento del contributo unificato: in questo caso, le impugnazioni sono dirette contro provvedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ciascuno dotato di una autonoma efficacia lesiva e ciascuno potenzialmente affetto da autonomi vizi di legittimità.

Qui la sentenza

Qui la circolare

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