Richiamando il parere 1640/16 del Consiglio di Stato, Comm. Spec. e la circolare 20 luglio 2016, prot. n. 21892 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, affermano che:
-il silenzio assenso ex art. 17 bis della l. n. 241/1990 è configurabile nel rapporto ‘orizzontale’ tra l’autorità locale preposta alla gestione del vincolo paesaggistico e la Soprintendenza territorialmente competente e non nel rapporto ‘verticale’ tra il privato e l’amministrazione;
-una volta formatosi il silenzio-assenso per decorso del termine perentorio di 45 giorni, viene meno il potere di dissenso postumo (salva la possibilità che l’amministrazione rimasta inerte, prima dell’adozione formale dell’atto, segnali all’amministrazione procedente la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela);
per tali ragioni risulta illegittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica reso da un Comune sull’errato presupposto del carattere cogente di un parere reso dalla Soprintendenza dopo il decorso del termine di 45 giorni previsto dalla normativa vigente.