Afferma che:
-lo stralcio cartografico del S.D.I. “Sistema Informativo Demanio marittimo” non fa piena prova in materia di delimitazione del demanio marittimo in quanto si tratta di informazioni desunte dalle risultanze catastali dei Comuni, le quali, come è noto, non hanno valore probatorio decisivo, ma solo sussidiario (cfr. T.A.R. Milano, sez. II, 20 maggio 2015, n. 1195);
-nessuna valenza probatoria decisiva può riconoscersi ad un atto di transazione stipulato tra l’Agenzia del Demanio ed il privato poiché l’accertamento della natura giuridica di un bene appartenente allo Stato e la sua configurabilità come demaniale o meno non concerne situazioni soggettive disponibili, suscettibili di transazione ex art. 1966 co. 2 c.c