Afferma che:
qualora il piano regionale delle attività estrattive, adottato dopo l’annullamento in autotutela di un’autorizzazione estrattiva, inserisca una cava tra quelle attive in zona altamente critica (Z.A.C.) e stabilisca che le disposizioni di Piano si applicano anche alle attività il cui titolo autorizzatorio sia stato ritirato in sede di autotutela, è illegittimo il provvedimento che impedisca all’esercente di avvalersi della disciplina del P.R.A.E. a causa dell’intervenuto ritiro del titolo estrattivo.
In tali caso l’esercente, pur dopo l’annullamento del titolo estrattivo, ha titolo alla valutazione del progetto estrattivo presentato ai sensi del piano di settore.