Afferma che:
Il certificato di agibilità rilasciato sul dichiarato presupposto della conformità edilizia di un manufatto non integra, in caso di accertata abusività dell’immobile (e di inesistenza del presupposto dichiarato dell’agibilità), una causa di nullità dell’atto per inesistenza dell’oggetto;
l’onere della prova dell’esistenza dei titoli abilitativi edilizi grava sempre sulla parte interessata ai sensi dell’art. 64 I comma cpa; esso non è mitigato dall’operatività del principio di non contestazione (art. 64 II comma cpa) il quale opera solo riguardo a circostanze di fatto dedotte ed articolate quale ragione di illegittimità dell’atto impugnato o, comunque, espressamente palesate quali elementi concorrenti alla configurazione del vizio denunciato (non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione di una circostanza nella parte del ricorso dedicata all’esposizione del fatto);
il superamento dei limiti temporali previsti per l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies l. 241/1990 è consentito solo in presenza di una falsità dichiarativa o documentale sulla base della quale è stato a suo tempo adottato il provvedimento ampliativo oggetto di autotutela;
l’annullamento in autotutela deve essere adeguatamente motivato con riguardo all’affidamento ed ai profili di interesse pubblico rilevanti nella fattispecie concreta.