Contestata l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 74/2000), non può essere disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti dell’emittente per importo pari al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture, in quanto l’art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 – escludendo il concorso reciproco tra l’emittente e l’utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti – impedisce l’applicazione del principio solidaristico, invece rilevante in caso di concorso nel reato.
In tal caso, il sequestro nei confronti di chi ha emesso le fatture può essere imposto solo per importo pari al prezzo del delitto di cui all’art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000, coincidente con qualsiasi qualsiasi utilità economica valutabile derivante dalla commissione del reato (normalmente inferiore all’illecito risparmio di imposta conseguito dall’utilizzatore delle fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti).