Afferma che l’interruzione dei rapporti con soggetto controindicato adottata allo scopo di superare una preesistente interdittiva antimafia non dà piena garanzia dell’effettiva cesura di ogni relazione con contesti mafiosi e giustifica il rigetto della richiesta di aggiornamento, con conferma dell’interdittiva prefettizia.
Tanto:
– in mancanza di un concreto accertamento prefettizio sulla perdurante esistenza del pericolo di condizionamento o, comunque, sulla natura meramente elusiva delle misure adottate e sulla loro concreta inidoneità a superare il pericolo di condizionamento;
– in applicazione del criterio del “più probabile che non” in considerazione delle pregresse vicende valorizzate nell’informativa originaria, verosimilmente note agli interessati, e del brevissimo lasso di tempo (cinque giorni) intercorso tra la conoscenza dell’informativa e le misure attuate dall’azienda. Si considera cioè sospetta l’adozione di misure di self cleaning tendenti a rimuovere situazioni costitutive di pericolo di condizionamento, in precedenza note e tollerate, solo dopo la conoscenza dell’interdittiva ed al dichiarato fine di rimuoverne gli effetti.