Ritiene illegittimo l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire rilasciato anni prima, in mancanza di motivazione in punto di interesse pubblico attuale all’esercizio dell’autotutela e di verifica dell’affidamento maturato dal proprietario dell’area alla conservazione dell’atto.
Chiarisce altresì l’irretroattività del nuovo testo dell’art. 21 nonies l. 241/1990, da cui discende la sua inapplicabilità (in uno al termine di 18 mesi quale limite temporale per l’esercizio dell’autotutela) ai provvedimenti adottati prima dell’entrata in vigore della l. 124/2015.