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Corte di Cassazione Civile, VI, Ordinanza 12580/2020 – Irresponsabilità del condomino per debiti antecedenti all’acquisto dell’appartamento

Afferma che:

l’acquirente di un’unità immobiliare in fabbricato condominiale non è obbligato nei confronti del terzo creditore del condominio per obbligazioni sorte prima dell’acquisto della qualità di condomino.

Ribadisce inoltre che:

con riguardo alla manutenzione ordinaria l’obbligo sorge nel momento in cui viene svolta la relativa attività e nei confronti di chi è condomino in tale epoca.

Nel caso di innovazioni o attività eccedenti l’ordinaria amministrazione, rileva la situazione in essere nel momento della deliberazione dell’intervento, e l’obbligo sorge nei confronti di chi riveste la qualità di condomino in tale data.

Qui il testo integrale

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