Afferma che:
l’acquirente di un’unità immobiliare in fabbricato condominiale non è obbligato nei confronti del terzo creditore del condominio per obbligazioni sorte prima dell’acquisto della qualità di condomino.
Ribadisce inoltre che:
con riguardo alla manutenzione ordinaria l’obbligo sorge nel momento in cui viene svolta la relativa attività e nei confronti di chi è condomino in tale epoca.
Nel caso di innovazioni o attività eccedenti l’ordinaria amministrazione, rileva la situazione in essere nel momento della deliberazione dell’intervento, e l’obbligo sorge nei confronti di chi riveste la qualità di condomino in tale data.