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Cassazione penale, II, sent. 182013/2018 – pericolosità sociale e non imputabilità nell’udienza preliminare.

Afferma che:
ai sensi dell’art. 425 IV comma cpp è consentito al  giudice dell’udienza preliminare dichiarare non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di imputabilità soltanto nel caso in cui non si debba applicare una misura di sicurezza e quindi solo quando l’imputato sia incapace di intendere e di volere, ma non ritenuto socialmente pericoloso.

L’accertamento della pericolosità sociale dell’imputato, invece, osta alla sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, proprio perché ciò comporta per il giudice l’obbligo di applicare una misura di sicurezza personale.
Qui il testo integrale

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