L’art. 3 comma VIII l. 56/2019 dispone che “8. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.“
L’art. 30 d. lgs. 165/2001, al comma 2 bis dispone 2-bis dispone che: “le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.“
La norma, per giurisprudenza consolidata, subordinava l’assunzione a mezzo concorso al preventivo esperimento delle procedure di mobilità, con illegittimità di difformi determinazioni (cfr. Tar Salerno, sent. 1196/2018, Cons. Stato, sent. 5078/2015).
La disciplina di riferimento è stata profondamente innovata dall’art. 3 comma VIII l. 56/2019 che, seppur limitatamente al triennio 2019/2021, faculta le pubbliche amministrazioni ad effettuare nuove assunzioni senza imporre il previo espletamento della procedura di mobilità volontaria; tanto, verosimilmente, per favorire l’accesso di giovani nella pubblica amministrazione (invece di imporre la copertura dei posti disponibili con personale già in servizio, anche in altre PP AA).
Salve. Ho un quesito da porre. Poiché questo provvedimento ( comma 8 art 3 della legge 56/2019) è valido per il triennio 2019-2021, vorrei sapere se può essere prorogato o può decadere nel 2022. E se decadesse , può esserci spazio per un ricorso ?
Ringrazio anticipatamente
scusi ho letto in ritardo per un problema tecnico.
Per qualsiasi interlocuzione, per cortesia invii un mail
le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni
possono essere effettuate – anche per il 2022 – senza il previo svolgimento delle
procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 ?
Oppure tale norma – introdotta dall’art. 3 comma VIII l. 56/2019 – riguardava solo le assunzioni del triennio 2019/2021 ?
Grazie
scusi ho letto in ritardo per un problema tecnico.
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