Nell’affermare “di dover tenere fermo il proprio orientamento secondo cui le procedure di mobilità del personale docente rientrano nell’alveo dei rapporti di natura privatistica tra il datore di lavoro pubblico ed i propri dipendenti, con conseguente giurisdizione del g.o.” nonchè che “recentemente, anche il Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 702/2020) ha mostrato di aderire al consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui l’ordinanza ministeriale in questione non appare qualificabile alla stregua di un atto di “macroorganizzazione”, posto che “le norme in essa contenute sono rivolte a determinare le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto integrativo nazionale concernente la mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico […], avendo la dichiarata finalità di dettare termini e modalità di presentazione delle domande” (in senso conforme SS.UU. nn. 8098/2020, 4318/2020 e 8821/2018)“, ha rilevato d’ufficio la questione di giurisdizione ex art. 73 cpa.