Afferma che ove il Tar, nel respingere il ricorso, abbia dichiarato inammissibile per difetto di interesse il gravame incidentale, le relative censure non possono essere riproposte con memoria.
La declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia nel merito di una domanda, invero, dà luogo ad una soccombenza su una questione pregiudiziale, ostativa all’esame nel merito, salva la proposizione di appello incidentale sul punto.
Lla suddetta statuizione di improcedibilità non è per nulla assimilabile ad un omesso esame o ad una dichiarazione di assorbimento, le quali sole legittimano, ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm., la riproposizione in appello dei motivi mediante memoria; essa, infatti, trae il proprio fondamento dal riscontro del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito di una domanda ( art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. ), dando luogo, dunque, ad una soccombenza su una questione pregiudiziale, ostativa all’esame nel merito. Si tratta, più precisamente, di una soccombenza virtuale, visto l’esito negativo dell’altrui impugnazione fatta oggetto di prioritaria trattazione da parte del giudice di primo grado, ma che è destinata a concretizzarsi una volta che quest’ultima venga devoluta al giudice di secondo grado mediante appello principale, rendendo conseguentemente necessaria l’incrociata controimpugnazione nelle suddette forme dell’appello incidentale, al fine di impedire la formazione del giudicato interno ( non certo sull’ordine seguito in prime cure nella disamina dei mezzi di impugnazione ) ma sulla questione ( di persistenza dell’interesse all’esame nel merito del ricorso al tempo stesso condizionante e condizionato ) negativamente risolta in primo grado ( Cons. St., V, 24 ottobre 2013, n. 5160 ); né tanto può essere ricondotto ad un’ottica meramente formalistica, atteso che trattasi qui di salvaguardare il principio dell’efficacia di cosa giudicata della sentenza del tribunale amministrativo, con gli effetti preclusivi che ne derivano nello stesso giudizio.
–