Afferma, richiamando un indirizzo consolidato (Cons. Stato, sentt. 4429/2004 e 3663/2011), che, con riguardo agli effetti dell’obbligo di astensione in sede di votazione dello strumento urbanistico dei consiglieri in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 78, d.lgs. nr. 267 del 2000, il giudice amministrativo si è già espresso nel senso della legittimità – al fine di evitare difficoltà insormontabili nei Comuni di medie e piccole dimensioni – di un’approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l’astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza; si è aggiunto anche che in tale ipotesi a quest’ultima votazione non si applicano le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell’amministratore in conflitto. Qui il testo integrale della sentenza