Afferma che:
- nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le memorie difensive (a differenza dl ricorso e del controricorso) non possono essere depositate a mezzo posta;
- la condotta della parte processuale che renda necessario il ricorso al giudice di appello – opponendosi alla correzione di un errore materiale in cui era incorso il giudice di primo grado e, financo, tentando di avvalersene eccependo l’inammissibilità del gravame – giustifica la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio di causalità che si pone a monte del principio di soccombenza. Qui il testo integrale (dal sito della Corte)